
Roma Capitale – rigenerazione urbana
Nuova circolare del dipartimento P.A.U. sulle modalità applicative della L.R. 7/2017
Con circolare del 12 giugno 2025, il Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha precisato l’ambito applicativo dell’art. 6 della L.R. Lazio 7/2017, norma che consente la realizzazione in modalità diretta di interventi di ristrutturazione e demo-ricostruzione finalizzati alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, riconoscendo a tal fine premialità volumetriche.
Secondo l’indirizzo interpretativo dell’Amministrazione (che esplicita di voler recepire i recenti arresti giurisprudenziali sul punto), la premialità ex art. 6 non si applica “in via automatica” ai progetti che rispondono nominativamente alle finalità di cui all’art. 1 L.R. 7/2017, ma è subordinata alla verifica della “effettiva e concreta corrispondenza […] tra la misura edilizia proposta o posta in essere e le finalità di rigenerazione urbana” elencante nello stesso art. 1.
In coerenza con la giurisprudenza sul punto, viene ribadito che la L.R. 7/2017, “nel consentire interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante la previsione del riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale misura premiale, rappresenta una normativa di carattere eccezionale e derogatorio e, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva al di fuori dei casi e delle ipotesi in esse strettamente contemplate”.
Con specifico riferimento alla finalità di cui alla lettera b dell’art. 1, la circolare richiama le statuizioni delle recenti pronunce del TAR Lazio (Tar Lazio, sez. II, sent. 12818/2024) per cui: “a) va esclusa ogni interpretazione estensiva della stessa che renda ammissibili interventi edilizi del tipo di quelli consentiti dalla legge rivolti ad edifici privi di quei caratteri di degrado, abbandono, dismissione, inutilizzo o in via di dismissione o rilocalizzazione che la norma pretende per legittimare il compimento di siffatti interventi incentivanti; b) gli interventi in questione, in tanto possono beneficiare di detta legislazione di favore in quanto, comunque …”
Gli Uffici vengono, pertanto, chiamati a verificare che il progetto persegua effettivamente in concreto la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistenze o la riqualificazione di area urbana e sia coerente con le finalità “nel loro complesso” perseguite della legge regionale.
Viene specificamente chiarito che:
-“È a carico del proponente l’onere di predisporre idonea documentazione comprovante a dimostrare il perseguimento, tramite l’intervento proposto, di una o più delle finalità di cui all’art. 1 della legge”.
-“Di tale relazione e della verifica effettuata dall’Ufficio dovrà esser dato atto nel titolo abilitativo …”
In definitiva, ad avviso del Comune, non basta la semplice volontà di riqualificare un edificio dismesso per conseguire automaticamente la misura premiale ex art. 6, essendo invece necessaria una puntuale valutazione caso per caso sulla concreta utilità dell’intervento rispetto alla riqualificazione di un’area e la razionalizzazione del tessuto urbano secondo le finalità indicate all’articolo 1 della L.R. 7/0217.