Oltre alle ordinarie previsioni di cui all’art. 15 del DPR n. 380/2001 gli interessati potranno avvalersi delle proroghe previste:

  • dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito dalla L. n. 27/2020, il quale dispone, al comma secondo, che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ndr. al momento fissato al 15 ottobre 2020)”
  • dall’art. 10, comma quarto, del D.L. n. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni il quale ha previsto una proroga di tre anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR citato, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020. La proroga è soggetta ad una condizione in quanto è necessario che “i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”. La medesima proroga si applica anche alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate nel medesimo periodo.

Le due fattispecie non hanno ambiti di applicazioni coincidenti pertanto si dovrà attendere l’intervento interpretativo della dottrina e della giurisprudenza per stabilire come verranno coordinate le diverse discipline emergenziali.

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