Con Decreto del 1° aprile 2020 (in G.U. n. 89 del 3 aprile 2020), il Presidente della Corte dei Conti ha adottato la “Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”.

L’art. 85, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedeva infatti che “per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali” adottassero “le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie … al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone”. Fra tali misure era contemplata anche “la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto” (comma 3, lettera e).

Con il decreto in commento del Presidente della Corte dei Conti, almeno fino al 30 giugno 2020, “le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonchè le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti” (art. 3).

La procedura prevede una fase preliminare di avviso alle parti e a tutti i soggetti la cui presenza è richiesta e con tale avviso (che sarà dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo) sono comunicate anche le modalità di svolgimento dell’udienza.

A tale fase preliminare, deve seguire il consenso alla partecipazione all’udienza telematica da comunicare alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria.

All’udienza il Presidente o il giudice è chiamato a verificare la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e, ove trattasi di parti personalmente presenti, della loro libera volontà a dar corso all’udienza telematica.

L’udienza è rinviata e del rinvio è data comunicazione dalla Segreteria alle parti se il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico.

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