Con decreto n. 634 del Presidente della Sezione I del T.A.R. Milano, pubblicato nella giornata di ieri, è stata provvisoriamente sospesa l’efficacia dell’ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell’11.4.2020, limitatamente all’art. 1.2 lettera H dell’ordinanza stessa, nella parte in cui consente “la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020”.

L’ordinanza in questione era stata adottata sulla base della L. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica (art. 32, comma 3) e del D.L. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 3) che consente alle Regioni di introdurre “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso … misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.

Il Presidente della Sezione I del T.A.R. Milano, ad un primo sommario esame, ha ritenuto che la citata lettera H dell’ordinanza regionale n. 528 si ponga in contrasto con il Decreto Legge n.19/2020. La disposizione regionale ha, infatti, ampliato, anziché ristretto l’elenco delle attività consentite, “autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un DPCM che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche”.

Con tale motivazione il Presidente della Sezione I ha dunque accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche proposta dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, ritenendo sussistenti anche i presupposti dell’estrema gravità e urgenza, atteso che la misura “ampliativa” contenuta nell’ordinanza regionale è idonea ad incidere sul diritto alla salute dei lavoratori.

La camera di consiglio, in cui il T.A.R. in composizione collegiale dovrà confermare -o meno- la sospensione disposta dal Presidente della Sezione I, è stata fissata per il prossimo 13 maggio.

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