Con sentenza n. 997, pubblicata il 5 giugno 2020, il TAR per la Lombardia conferma alcuni orientamenti giurisprudenziali in tema di: (i) cambio di cambio di destinazione d’uso, (ii) responsabilità del proprietario in caso di abusi, (iii) nonché rapporto tra agibilità e conformità edilizio-urbanistica.
(i) In caso di destinazione di locali destinati a locali sgombero, senza permanenza di persone ad abitazione, l’art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come “variazione essenziale” – sanzionata ai sensi del precedente art. 31 con l’obbligo di demolizione e riduzione in pristino – il mutamento di destinazione d’uso (comunque realizzato, anche senza opere edilizie) che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale, aumentando in tale ipotesi il carico e l’impatto urbanistico (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 luglio 2019, n. 1529; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 luglio 2012, n. 2146; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 16 novembre 2016, n. 55; T.A.R. Veneto, Sez. II, 21 agosto 2013, n. 1078; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2018, n. 6562).
(ii) L’ordine di demolizione, trattandosi di atto vincolato in presenza di una constatata abusività, non richiede né alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e il trascorrere del tempo (circa un decennio nel caso di specie) non può portare a ritenere tutelabile in via di fatto un possibile legittimo affidamento alla conservazione della situazione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; altresì, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30 marzo 2020, n. 572; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 settembre 2018, n. 2098; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 maggio 2018, n. 1198).
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, il proprietario, “anche se non autore materiale dell’opera e non avente causa da esso, una volta venuto a conoscenza dell’attività illecita svolta da terzi, deve attivarsi contro il responsabile per obbligarlo a rimuovere l’opera abusiva, e se ha la disponibilità del manufatto deve provvedere in proprio all’eliminazione dell’intervento edilizio sine titulo; in mancanza di ciò subisce certamente l’acquisizione del bene” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 luglio 2019, n. 1528; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 21 gennaio 2019, n. 112; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 novembre 2016, n. 2014; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 marzo 2015, n. 728).
(iii) Infine, di interesse è ricordare che il certificato di agibilità, avendo la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, può sussistere anche in caso di difformità dalle norme edilizie ed urbanistiche del bene (che è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio): il rilascio del certificato di agibilità non è infatti idoneo ad attestare la conformità edilizia dell’immobile, avendo un diverso ambito di operatività rispetto al titolo edilizio e fondandosi su presupposti diversi e non sovrapponibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 26 giugno 2019, n. 1482; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 4 giugno 2019, n. 7180).